Credito d’imposta canoni locazione:
via libera al nuovo modello per la cessione
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Si è reso necessario un restyling del modulo di comunicazione, con le relative istruzioni, per adeguarlo alla normativa intervenuta, che ha previsto un’estensione dell’agevolazione
restyling
Con il provvedimento firmato oggi, 14 dicembre 2020, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini è approvato il nuovo modello, con le relative istruzioni, per comunicare la cessione del credito di imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi o di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, riconosciuti per fronteggiare la pandemia in corso. Da oggi, la comunicazione può essere inviata anche da parte degli intermediari, tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
Il provvedimento odierno, infatti, integra le modalità di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta stabilite con il provvedimento direttoriale del 1° luglio 2020 (vedi articolo “Crediti d’imposta canoni locazione: modello e regole per la cessione”), riconosciuti ai beneficiari che possono cedere il credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, anziché utilizzarlo direttamente (articolo 122 del Dl n. 34/2020), introducendo la possibilità di avvalersi anche di un intermediario, come previsto dall’articolo 3, comma 3 del Dpr n. 322/1998.
Inoltre, in considerazione dell’estensione a ulteriori mensilità del bonus affitti previsto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio”, il nuovo modello di comunicazione approvato può essere utilizzato in sostituzione del modello precedente, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento odierno.
Il provvedimento dello scorso 1° luglio aveva definito, tra l’altro, le modalità di comunicazione dei crediti d’imposta per botteghe e negozi (articolo 65 del “Cura Italia”) e i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, (articolo 28 del decreto “Rilancio”) prevedendo che la comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta fosse inviata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai cedenti che hanno maturato i crediti utilizzando esclusivamente un’apposita funzionalità disponibile nell’area autenticata del sito dell’Agenzia, a pena di inammissibilità. Nello stesso provvedimento veniva demandata ad un successivo atto direttoriale la possibilità di provvedere all’invio avvalendosi di un intermediario.
Nel dettaglio, il tax credit previsto dall’articolo 28 del Dl n. 34/2020 è stato esteso
dall’articolo 77, comma 1, lettera b) del decreto “Agosto” ai canoni di locazione del mese di giugno 2020 (per le strutture turistico-alberghiere con attività solo stagionale, ai canoni del mese di luglio 2020)
dalla lettera b-bis) del medesimo articolo per le imprese turistico-ricettive fino al 31 dicembre 2020
dall’articolo 8 del decreto “Ristori” ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 1 al Dl n. 137/2020
dall’articolo 4 del decreto “Ristori-bis” ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 dello stesso decreto, nonché per le imprese che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle cosiddette “zone rosse”.